ICI (fino al 31/12/2011)
Dal 2012 l'ICI è stata sostituita dall'IMU
CHE COSA E'
E' l'imposta che devono versare i possessori di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio comunale.
CHI DEVE PAGARE
L'Imposta Comunale sugli Immobili è dovuta da:
- i proprietari di fabbricati, terreni ed aree fabbricabili siti nel territorio del Comune;
- i titolari del diritto reale di uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi;
- dal locatario nei contratti di leasing;
- dal concessionario nel caso di concessione su area demaniale.
Si precisa che costituisce diritto reale di abitazione il diritto spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del Codice Civile e quello spettante al coniuge separato o divorziato sulla casa adibita a residenza familiare.
Aliquota ordinaria I.C.I. = 6 permille
Detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze: € 108,00, aliquota 4 per mille solo per abitazioni principali di categoria A1, A8 e A9.
Tutte le altre categorie di abitazioni principali sono escluse per effetto del D.L. 93/2008.
BASE IMPONIBILE
La base imponibile per i fabbricati è data dall'intera rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata:
· Per 100 se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni) B (collegi, convitti, ecc.) e C ( magazzini, depositi, laboratori, stabilimenti balneari, rimesse, ecc.) con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
· Per 50 se si tratta di fabbricati classificati nella categoria A/10 (uffici e studi privati) e nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche, scuole private, ecc.) ad eccezione, per quest'ultimo gruppo, degli immobili interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, sforniti di rendita catastale ( per i quali si utilizzano i valori contabili);
· Per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella Categoria C (negozi e botteghe)
La base imponibile per le aree fabbricabili è data dal valore venale in comune commercio al 1° Gennaio dell'anno di imposta.
Il contribuente che effettua il versamento sulla base dei valori minimi attribuiti assolve correttamente l'imposta.
ESEMPI DI CALCOLO:
· Terreni agricoli:
REDDITO DOMINICALE X 25 % = .... x 75 = .... X 6 : 1000 = IMPOSTA ANNUA
NON SI EFFETTUANO VERSAMENTI PER IMPORTI INFERIORI O UGUALI A € 12,00
QUANDO EFFETTUARE IL VERSAMENTO
1) per coloro che intendono effettuare due versamenti (acconto entro il 16 giugno e saldodall'1 al 16 dicembre) :
- a giugno deve essere versato un acconto pari al 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno precedente;
- a dicembre si calcolerà il saldo in base all'effettiva situazione relativa all'anno in corso.
2) per coloro che intendono effettuare un solo versamento (acconto e saldo ):
- il versamento dovrà essere effettuato entro il 16 giugno e deve essere calcolato con riferimento alle aliquote e detrazioni dell'anno corrente.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Gli importi dovuti e non pagati entro le scadenze fissate possono essere regolarizzati usufruendo del Ravvedimento Operoso, previa compilazione del modulo allegato e presentazione di copia del versamento effettuato.
Allegati
MODULO RAVVEDIMENTO OPEROSO
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ALIQUOTE E DETRAZIONI ICI 2011
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ALIQUOTE E DETRAZIONI ICI 2010
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ALIQUOTE E DETRAZIONI ICI 2009
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ALIQUOTE E DETRAZIONI ICI 2008
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MODULO ISTANZA DI RIMBORSO
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TABELLA CODICI TRIBUTO
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VALORE AREE FABBRICABILI 2011
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VALORE AREE FABBRICABILI 2010
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VALORE AREE FABBRICABILI 2009
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VALORE AREE FABBRICABILI 2008
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VALORE AREE FABBRICABILI 2007
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VALORE AREE FABBRICABILI 2006
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ISTANZA ACCERTAMENTO CON ADESIONE
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