ICI (fino al 31/12/2011)

Dal 2012 l'ICI è stata sostituita dall'IMU

CHE COSA E'

E' l'imposta che devono versare i possessori di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio comunale.

CHI DEVE PAGARE

L'Imposta Comunale sugli Immobili è dovuta da:

- i proprietari di fabbricati, terreni ed aree fabbricabili siti nel territorio del Comune;
- i titolari del diritto reale di uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi;
- dal locatario nei contratti di leasing;
- dal concessionario nel caso di concessione su area demaniale.

Si precisa che costituisce diritto reale di abitazione il diritto spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del Codice Civile e quello spettante al coniuge separato o divorziato sulla casa adibita a residenza familiare.

Aliquota ordinaria I.C.I. = 6 permille

Detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze: € 108,00, aliquota 4 per mille solo per abitazioni principali di categoria A1, A8 e A9.
Tutte le altre categorie di abitazioni principali sono escluse per effetto del D.L. 93/2008.

 BASE IMPONIBILE

La base imponibile per i fabbricati è data dall'intera rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata:

·         Per 100 se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni) B (collegi, convitti, ecc.) e C ( magazzini, depositi, laboratori, stabilimenti balneari, rimesse, ecc.) con esclusione delle categorie A/10 e C/1;

·         Per 50 se si tratta di fabbricati classificati nella categoria A/10 (uffici e studi privati) e nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche, scuole private, ecc.) ad eccezione, per quest'ultimo gruppo, degli immobili interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, sforniti di rendita catastale ( per i quali si utilizzano i valori contabili);

·         Per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella Categoria C (negozi e botteghe)

La base imponibile per le aree fabbricabili è data dal valore venale in comune commercio al 1° Gennaio dell'anno di imposta.

Il contribuente che effettua il versamento sulla base dei valori minimi attribuiti assolve correttamente l'imposta.

ESEMPI DI CALCOLO:

·          Terreni agricoli:

REDDITO DOMINICALE X 25 % = .... x 75 = .... X 6 : 1000 = IMPOSTA ANNUA

NON SI EFFETTUANO VERSAMENTI PER IMPORTI INFERIORI O UGUALI A € 12,00

QUANDO EFFETTUARE IL VERSAMENTO

1) per coloro che intendono effettuare due versamenti (acconto entro il 16 giugno e saldodall'1 al 16 dicembre) :

- a giugno deve essere versato un acconto pari al 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno precedente;
- a dicembre si calcolerà il saldo in base all'effettiva situazione relativa all'anno in corso.

2) per coloro che intendono effettuare un solo versamento (acconto e saldo ):

- il versamento dovrà essere effettuato entro il 16 giugno e deve essere calcolato con riferimento alle aliquote e detrazioni dell'anno corrente.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Gli importi dovuti e non pagati entro le scadenze fissate possono essere regolarizzati usufruendo del Ravvedimento Operoso, previa compilazione del modulo allegato e presentazione di copia del versamento effettuato.          

Allegati

MODULO RAVVEDIMENTO OPEROSO

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ALIQUOTE E DETRAZIONI ICI 2011

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ALIQUOTE E DETRAZIONI ICI 2010

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ALIQUOTE E DETRAZIONI ICI 2009

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ALIQUOTE E DETRAZIONI ICI 2008

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MODULO ISTANZA DI RIMBORSO

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TABELLA CODICI TRIBUTO

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VALORE AREE FABBRICABILI 2011

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VALORE AREE FABBRICABILI 2010

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VALORE AREE FABBRICABILI 2009

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VALORE AREE FABBRICABILI 2008

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VALORE AREE FABBRICABILI 2007

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VALORE AREE FABBRICABILI 2006

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ISTANZA ACCERTAMENTO CON ADESIONE

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Ultima modifica: Mar, 12/01/2016 - 12:23