CANONI PATRIMONIALI LEGGE N. 160/2020

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

A decorrere dal 2021 è stato introdotto il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, c.d. “Canone Unico”, ai sensi dell’art. 1 commi 816 e seguenti Legge n. 160/2019.
Il canone sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
Il nuovo Canone è disciplinato, oltre che dalle norme di legge, dal Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 25/02/2021.

Il presupposto del canone è:

  1. l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
  2. la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Chi deve pagare il canone

Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

Come si calcola

Il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari.

È applicata la tariffa annua nel caso in cui l'occupazione si protragga per l'intero anno solare (occupazioni permanenti, che si hanno quando la concessione è annuale e le strutture poste sul suolo non vengono rimosse, sottraendo il suolo permanentemente all'uso generale dei cittadini).

È applicata la tariffa giornaliera nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo inferiore all'anno solare (occupazioni temporanee, che si realizzano quando, indipendentemente dalla durata della concessione, le strutture poste sul suolo vengono rimosse una volta terminata l'attività).

Come si versa

Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del Decreto Legge 22/10/2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla Legge 01/12/2016, n. 225 e s.m.i. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

 

CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è stato istituito, con Regolamento Comunale, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, c.d. "Canone mercatale". Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il predetto Canone Unico sostituendo la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre2013, n. 147.

Chi deve pagare il canone

Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata, ed è determinato dal comune in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.

Come si calcola

È applicata la tariffa di base annuale è applicata per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare (occupazioni permanenti, che si hanno quando la concessione è annuale e le strutture poste sul suolo non vengono rimosse, sottraendo il suolo permanentemente all'uso generale dei cittadini).
La tariffa a base giornaliera è applicata per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare (occupazioni temporanee, che si realizzano quando, indipendentemente dalla durata della concessione, le strutture poste sul suolo vengono rimosse una volta terminata l'attività).

 

Contatti ed informazioni

Il canone è gestito a far data dal 1° gennaio 2023 in regime di concessione da CREDIT NETWORK & FINANCE S.P.A. (CNF).

Per informazioni:

CREDIT NETWORK & FINANCE S.P.A. (CNF)
Tel. n. 045-8760076 – 045-8760064
Mail: rovato.tu@cienneffe.com

Sportello CNF di Via Vighenzi 9 a Rovato
Orari Ricevimento pubblico: Lunedì e Giovedì  dalle 9,00 alle 13 e dalle 14,00 alle 17,00

Ai medesimi recapiti potranno essere richieste indicazioni per il servizio pubblicità, pubbliche affissioni e affissioni funebri urgenti.

 

presentazione istanze per l'occupazione suolo pubblico e l'installazione di mezzi pubblicitari

 

Le richieste di concessione per l’occupazione di suolo pubblico e di autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari devono essere trasmesse mediante sportello telematico.

Per conoscere l’importo del canone da versare e per avere i moduli di pagamento occorre rivolgersi al Concessionario. Il versamento deve essere eseguito prima del ritiro dell’atto di concessione predisposto dall’ufficio competente al rilascio.

 

ESENZIONI PER L'ANNO 2021 - MISURE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

L'art. 30 comma 1 D.L. 22/03/2021, n. 41, dispone che sono esenti dal pagamento del Canone, fino al 30 giugno 2021:

  • le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 legge 25/08/1991, n. 287 (già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020)
  • i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al D. Lgs. 31/03/1998, n. 114 (già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020)
Ultima modifica: Lun, 07/08/2023 - 16:10