TARI

TARI

TARI – tassa rifiuti

CHI DEVE PAGARE LA TARI

La TARI è dovuta da chiunque, a qualsiasi titolo, possieda o detenga locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità 

DICHIARAZIONI:

La dichiarazione di inizio occupazione, cessazione o variazione deve essere resa entro 7 giorni dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, al fine di poter effettuare il ritiro del kit della raccolta differenziata.

COME SI DETERMINA LA TARI:

1. UTENZE DOMESTICHE

Con riferimento al numero degli occupanti, alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento, la quota dovuta è calcolata sommando:

-        mq. soggetti alla tassa moltiplicati per la quota fissa

-        quota variabile

La somma dei due importi è soggetta all'addizionale provinciale del 5%.

La quota addebitata è rapportata ai giorni nel caso di occupazione per un periodo inferiore all'anno solare.

Tariffe del Tributo comunale sui rifiuti anno 2022

 

Utenze domestiche

 


In caso fossero superati gli svuotamenti massimi previsti, sarà emessa una bolletta a consuntivo così calcolata: numero litri di indifferenziato eccedenti moltiplicato 0,097 €/l

Non si procede al calcolo delle eccedenze nei seguenti casi:

- nuclei familiari con persone che necessitano di ausili sanitari che hanno presentato relativa documentazione all’ufficio tributi;

- nuclei familiari in cui risultino anagraficamente presenti bambini fino al compimento del 3° anno. Oltre tale termine sarà ripristinato il conteggio delle eccedenze.

2. UTENZE NON DOMESTICHE

Con riferimento alla tipologia di attività la quota dovuta è calcolata applicando la tariffa corrispondente ad ogni metro di superficie.

L'importo ottenuto è soggetto all'addizionale provinciale del 5%.

La quota addebitata è rapportata ai giorni nel caso di occupazione inferiore ad un anno solare.

 

Utenze non domestiche

 

 Il numero massimo dei litri di indifferenziato conferibili per ciascuna utenza è così calcolato:

 n° mq superficie tassata X per volume garantito annuo / Volume del contenitore dell’indifferenziato

In caso fossero superati gli svuotamenti massimi previsti, sarà emessa una bolletta a consuntivo così calcolata: numero litri di indifferenziato eccedenti moltiplicato 0,056 €/l.

UTENZE CON COMPOSTAGGIO

Dal 2016 alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose, prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, è applicata una riduzione del 20% della parte variabile dovuta per la gestione dei rifiuti urbani. La riduzione è subordinata alla presentazione, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio in modo continuativo e corredata dalla documentazione attestante l’acquisto dell’apposito contenitore o della documentazione fotografica comprovante la presenza di compostiera o concimaia la cui idoneità sarà valutata dal competente ufficio comunale. La riduzione di cui al presente comma decorre dal mese successivo alla presentazione dell’apposita istanza ovvero dall’anno successivo qualora l’istanza sia presentata successivamente all’emissione dell’avviso di pagamento, di cui all’articolo 17, comma 6, dell’anno di competenza. L’istanza dovrà essere rinnovata, a pena di decadenza entro e non oltre il 1° bimestre solare dell’anno di competenza.

 

TRASPARENZA TARI

Ultima modifica: Ven, 13/05/2022 - 13:39