Consulenti e collaboratori

In questa sezione sono riportati i documenti e le informazioni previste dall'articolo 15, commi 1 e 2 del Decreto legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA", in vigore dal 20.04.2013, che prevedono quanto segue:


Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di  incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza 

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonche' di collaborazione o consulenza: 
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; 
b) il curriculum vitae; 
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarita' di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali; 
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla  valutazione  del risultato. 

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi  dirigenziali  a  soggetti  estranei  alla  pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione  dei  relativi  compensi.  Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione,  anche  per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

Ultima modifica: Lun, 23/12/2019 - 16:47