RAVVEDIMENTO OPEROSO

RAVVEDIMENTO OPEROSO

È definito ravvedimento operoso lo strumento che permette di regolarizzare un mancato o insufficiente versamento o un’irregolarità, versando una sanzione in misura ridotta all’ordinaria, purché quanto omesso venga versato entro un determinato periodo.

Il ravvedimento comporta delle riduzioni delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.).

Ecco gli errori che è possibile ravvedere.

1) Mancato pagamento alle scadenze prefissate, in tutto o in parte, delle somme dovute a titolo di acconto o di saldo risultanti dalla dichiarazione.

2) Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.

3) Errori ed omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo.

l ravvedimento operoso IMU può essere effettuato:

  • Entro quattordici giorni dalla scadenza, sommando la sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo, oltre gli interessi legali calcolati solo sull’imposta ed in proporzione ai giorni di ritardo.
  • Dal quindicesimo al trentesimo giorno dalla scadenza, applicando la sanzione del 3% dell’imposta dovuta oltre gli interessi legali calcolati solo sull’imposta ed in proporzione ai giorni di ritardo.
  • Entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno nel quale è stata commessa la violazione, applicando la sanzione del 3,75% dell’imposta dovuta oltre gli interessi legali calcolati solo sull’imposta ed in proporzione ai giorni di ritardo.

Gli interessi moratori sull'imposta vanno calcolati al tasso legale del 2,5% dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 e dell'1% dal 1° gennaio 2014, con maturazione giorno per giorno, computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato in autotassazione fino a quello in cui risulta effettivamente eseguito.

Tutti i versamenti relativi al ravvedimento operoso IMU 2013 vanno effettuati con modello F24 nel riquadro dell’IMU, indicando: l’importo totale versato, il codice tributo, le generalità ed il codice fiscale del contribuente, il codice comune dove si trova l'immobile (per Rovato H598), barrando la casella "Ravvedimento" e non deve essere indicato né il codice delle sanzioni né quello degli interessi, ma soltanto i codici tributo dell'imposta ordinaria, cioè 3912 (quota Comune) per l'abitazione principale, 3914 (quota Comune) per i terreni, 3916 (quota Comune)  per le aree fabbricabili, 3918 (quota Comune) per gli altri fabbricati, 3930 (quota Comune) e 3925 (quota Stato) per i fabbricati di categoria catastale D compresi i fabbricati rurali strumentali di categoria D/10, secondo la causale di versamento

Si ricorda che, ai sensi della circolare n. 1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 aprile 2013, per l'anno 2013, il ravvedimento relativo all'omesso o parziale pagamento potrà essere effettuato sino al 30 giugno 2014.

Trascorso tale termine  l'imposta non è più ravvedibile.

Tuttavia, nel caso in cui sussista l'obbligo di presentazione della denuncia IMU 2013 e non sia stata fatta, la sola omissione della dichiarazione relativa all'anno 2013 è sanabile versando la somma pari ad € 5,00 entro e non oltre il 30 settembre 2014.

La legge di Stabilità per il 2015 ha modificato la disciplina sul ravvedimento operosointroducendo ulteriori quattro ipotesi. Nella nota del 19 gennaio 2015, l’IFEL approfondisce la novità con riferimento ai tributi comunali. Delle nuove quattro ipotesi di ravvedimento, introdotte dall’art. 1, comma 637, della legge di Stabilità 2015, risulta applicabile in modo generalizzato ai tributi comunali la sola ipotesi di cui alla lettera a-bis), che prevede lariduzione della sanzione “ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avvieneentro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni. Poiché nè la dichiarazione IMU, né la dichiarazione TASI possono considerarsi dichiarazioni periodiche, l’IFEL ritiene che il termine di 90 giorni debba decorrere dal momento della scadenza di pagamento del tributo.

Esempio

In caso di omesso versamento del saldo IMU 2014, scaduto il termine per l’effettuazione del ravvedimento sprint, le misure e i termini per sanare l’omissione possono essere così riassunti:

- entro il 15 gennaio 2015, con l’applicazione della sanzione ridotta ad 1/10 del 30%, ovvero il 3% (lettera a);

entro il 16 marzo 2015, con l’applicazione della sanzione ridotta ad 1/9 del 30%, ovvero il 3,33% (lettera a-bis);

entro il 16 dicembre 2015, con l’applicazione di una sanzione pari ad 1/8 del 30%, quindi 3,75% (lettera b).

Allegati

NOTA IFEL

Note: scarica allegato

Ultima modifica: Mar, 12/01/2016 - 12:17